Vorrei aprire una web radio: qual è la normativa SIAE?
Per regolarizzare l’attività di webcasting (simile a quella delle tradizionali emittenti radiofoniche, per la presenza di un palinsesto e l’assenza di interattività) è necessario sottoscrivere la specifica Autorizzazione della SIAE, che prevede tariffe diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto della web radio e a criteri soggettivi del soggetto titolare del sito. La diffusione in simultanea attraverso le reti telematiche di programmi radiofonici (simulcasting) effettuata da imprese, che già svolgono l’attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite, e per questo sono già in possesso di una specifica autorizzazione della SIAE, è disciplinata attraverso l’estensione degli accordi in materia di diffusione radiofonica e televisiva, da richiedere alla Sezione Musica Emittenza della SIAE.
Nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i “diritti connessi” che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41). Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.
WebRadio
L’autorizzazione per le webradio è rivolta ai soggetti titolari di siti che hanno come unico contenuto musicale una programmazione predefinita in cui l’utente non può in alcun modo accedere a contenuti musicali on demand.
L’Autorizzazione prevede distinte tariffe per le seguenti categorie:
- web radio commerciali: sono tali quelle che danno luogo a introiti diretti o indiretti attraverso il sito o sono inserite in siti che promuovono attività commerciali o professionali, servizi, prodotti.
- webradio istituzionali o di organismi pubblici: sono tali se appartenenti a fondazioni, onlus, istituzioni, enti locali e non generano in capo ad essi alcun vantaggio commerciale diretto o indiretto.
- web radio personali: sono tali le web radio presenti su siti di persone fisiche, privi di introiti e di finalità commerciali, anche indirette.
Cominciamo dalle web radio commerciali:
Premessa: se una web radio genera un utile inferiore ai 3000 euro annui, al lordo dell’articolo 4 della normativa, si considera radio comunitaria o di organismo pubblico.
Se la vostra radio rientra ancora in questa categoria, sappiate che pagherete:
il 2% dei vostri introiti, se la musica dura solo il 25% del totale trasmesso (6 ore su 24) il 5% dei vostri introiti, se la musica dura dal 25% al 75% del totale trasmesso (da 6 a 18 ore su 24) il 7% dei vostri introiti, se la musica dura oltre il 75% del totale trasmesso (più di 18 ore su 24) Più le quote per il sito internet, che sono direttamente proporzionali alle visite.
130 € + 12 € ogni 100.000 visite se la musica dura solo il 25% del totale trasmesso (6 ore su 24) 170 € + 12 € ogni 100.000 visite se la musica dura dal 25% al 75% del totale trasmesso (da 6 a 18 ore su 24) 200 € + 12 € ogni 100.000 visite se la musica dura oltre il 75% del totale trasmesso (oltre 18 ore su 24) Subito sotto, c’è una postilla inquietante:
(*) Pagine viste al mese: media delle pagine web generate dall’apertura del media player nel corso di un mese.
Che cosa vuol dire? Credo intendano la generazione della pagina web del sito internet da cui si può sentire il flusso audio, ovvero quante visite riceve il sito che fa ascoltare la musica. E’ ridicolo porre una tassa sulle visite., senza contare che se voglio, la tua radio la ascolto senza passare dal tuo sito, e questo rende inutile tutto.
ATTENZIONE: questa postilla è MOLTO incerta, occorre informarsi bene, in base anche alle modalità di streaming e al tipo di player che si posiziona sul sito, in quanto essere gabbati per una scorretta interpretazione della postilla è il massimo…
Proseguiamo con le web radio comunitarie e di organismi pubblici:
65 € + 6 € ogni 100.000 visite se la musica dura solo il 25% del totale trasmesso (6 ore su 24) 85 € + 6 € ogni 100.000 visite se la musica dura dal 25% al 75% del totale trasmesso (da 6 a 18 ore su 24) 100 € + 6 € ogni 100.000 visite se la musica dura oltre il 75% del totale trasmesso (oltre 18 ore su 24) Con la stessa postilla delle radio commerciali.
Mentre le web radio personali:
240 € all’anno se puoi farti ascoltare al massimo da 30 persone in contemporanea 480 € all’anno se puoi farti ascoltare da più di 30 persone in contemporanea Si suppone che le “persone” siano gli IP diversi che possono ascoltarti…
IL COPY-LEFT
Il Concetto di Copy-left, nasce nel 1989, dal gioco di parole che compongono il termine copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia), e tende a individuare un modello alternativo di gestione dei diritti d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali, l’autore indica che l’opera può essere utilizzata, diffusa e/o modificata liberamente, purche’ riconosciuta la paternita’ del prodotto. I primi esempi di “Libera Diffusione” si sono verificati a meta’ degli anni ’80 in ambito software, quando il pioniere per eccellenza del software libero, Richard stallman, inizio’ a lavorare al progetto gnu (GNU is Not unix – “GNU non e’ Unix”), ovvero la creazione di un sistema operativo completamente libero.
Il motivo che lo spinse a intraprendere questo progetto, fu sostanzialmente, il cambio in ambito software dalla realta’ degli anni 70, dove il software era usato in modo molto simile all’attuale software libero, senza però nessuna regola scritta che ne sancisse le modalità d’uso e utilizzato da molte compagnie private, dove i programmatori non erano quasi mai soggetti a un contratto di non divulgazione, al 1980 dove, la quasi totalità del software in circolazione era stato sostituito dal software proprietario. Stallman, cominciando a confrontarsi con le conseguenze del cambiamento, si rese conto che l’avvento del software proprietario aveva l’effetto di impedire ai programmatori di collaborare tra loro. Per questo motivo e spinto da altri progetti, nel 1983 Richard Stallman comincia a sviluppare il sistema con il preciso intento di creare un OS che permettesse a chiunque di vederne il codice, di modificarlo, di eseguirlo e di condividerlo con gli altri liberamente. Ad oggi non e’ stata rilasciata alcuna release, tantomeno il sistema ha raggiunto una stabilita’ che ne permetta l’utilizzo in un ambiente di produzione. Nel 1990 il Sistema GNU aveva al suo interno un editor di testi estensibile, un compilatore, con funzioni di ottimizzazione e la maggior parte delle librerie e delle utility di un sistema Unix standard oltre che sistemi multimediali. Era praticamente un sistema completo, mancava però il componente centrale, il kernel. Nel 1991, un tale dal nome di Linus torvalds (Rivoluzionario Per Caso, come il titolo della sua biografia) scrisse un kernel che chiamo’ linux e lo distribuì sotto licenza GNU gpl (GNU General Public License); grazie all’interesse di molti programmatori coordinati dallo stesso Torvalds attraverso internet, nel 1992 il Sistema GNU e il kernel Linux vennero combinati in un unico sistema, chiamato GNU/Linux, distribuito con licenza GNU GPL.
Come si applica il copyleft:
La pratica comune per raggiungere lo scopo di imporre la libertà di copia e distribuzione di una creazione o di un lavoro, compresi tutti i suoi derivati, è quella di distribuirlo con una licenza. Una licenza di questo tipo tipicamente garantisce a chiunque possegga una copia di un lavoro le stesse libertà del suo autore, incluse le quattro libertà basilari indicate da Stallman:
0. la libertà di usare a propria discrezione e di studiare quanto ottenuto 1. la libertà di copiare e condividere con altri 2. la libertà di modificare 3. la libertà di ridistribuire i cambiamenti e i lavori derivati
Queste libertà, in ogni caso, non assicurano che un lavoro derivato sarà distribuito sotto le stesse condizioni illimitate; per far sí che il lavoro sia sotto licenza copyleft occorre che la licenza si assicuri che il possessore della copia derivata la possa distribuire solo con lo stesso tipo di licenza.
Altre condizioni aggiuntive che possono eliminare possibili impedimenti per l’uso libero, la distribuzione e la modifica delle copie sono:
Assicurarsi che la licenza copyleft non possa essere revocata;
Assicurarsi che il lavoro e le sue versioni derivate siano distribuite in una forma che ne facilitino le modifiche (per esempio nel caso del software questo equivale a richiedere la distribuzione del codice sorgente e che la compilazione di questi possa avvenire senza impedimenti di sorta, quindi chiedendo la distribuzione anche di tutti gli script ed i comandi utilizzati per tale operazione);
Assicurarsi che il lavoro modificato sia accompagnato da una descrizione per identificare tutte le modifiche apportate all’opera originaria mediante manuali utente, descrizioni, ecc.
Più comunemente, queste licenze copyleft, per avere qualche tipo di efficacia, hanno bisogno di usare in modo creativo le regole e le leggi che disciplinano le proprietà intellettuali, per esempio quando si tratta della legge sul copyright (che è il caso principale) tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito al lavoro protetto dal copyleft devono divenire co-detentori del copyright di quel lavoro ed allo stesso tempo rinunciare ad alcuni dei diritti garantiti dal copyright, per esempio rinunciare al diritto di essere l’unico distributore delle copie di tale lavoro.
La licenza non deve essere altro che un metodo per raggiungere gli scopi del copyleft; la licenza dipende dalle leggi che governano le proprietà intellettuali e poiché queste leggi possono essere differenti in diversi paesi, allora la licenza può essere differente a seconda del paese in cui è applicata in modo da adattarsi al meglio alle leggi locali. Per esempio in alcuni stati può essere accettabile la vendita di software senza garanzia (come indicato negli articoli 11 e 12 della licenza GNU GPL versione 2.0), mentre in altri, come in molti stati europei, non è possibile non fornire nessuna garanzia su un prodotto venduto, per queste ragioni l’estensione di queste garanzie sono descritte in molte licenze di copyleft europee (vedere la licenza CeCILL, una licenza che permette l’uso della GNU GPL – art. 5.3.4 della licenza CeCILL – in combinazione con una garanzia limitata – art. 9). Testo tratto da Ed. AcidoClub
